Ombudsgesetz Italienisch

Legge concernente l'incaricato/l'incaricata per il procedimento dei ricorsi (Difensore civico) del Cantone di Basilea-Città del 13. Marzo 1986 (Stato 28.4.2013).

Facendo seguito all'iniziativa intrapresa per migliorare la tutela dei diritti costituzionali dei cittadini e per rafforzare il controllo parlamentare, il Gran Consiglio (parlamento) del Cantone di Basilea-Città, emana la seguente legge:

I. Compiti ed Organizzazione

§ 1

  • Il difensore civico (Ombudsfrau / Ombudsman) del Cantone di Basilea-Città agisce, nell'ambito dei poteri a lui conferiti dalla legge, per meglio tutelare i diritti costituzionali e legali del singolo cittadino, nonchè per rafforzare il controllo parlamentare sull'amministrazione.
  • 2 Egli assolve i suoi doveri
    a) aiutando ogni singolo cittadino nei rapporti con l'amministrazione, soprattutto in riferimento alla tutela dei suoi diritti ed interessi, mediando inoltre tra amministrazione e cittadino in caso di conflitto;
    b) inducendo l'amministrazione ad un atteggiamento cordiale nei riguardi dei cittadini, salvaguardandola per ò nel contempo da rimproveri ingiustificati;
    c) informando il Gran Consiglio sulla propria attività

§ 2

  • Il difensore civico (Ombudsfrau / Ombudsman) viene eletto dai membri del Gran Consiglio su proposta di una commissione speciale a maggioranza assoluta, per una durata in carico di 6 anni. Eleggibile è ogni cittadino titolare del diritto di voto cantonale.
Per determinare il numero dei membri e le attività della commissione speciale sono applicabili le norme concernenti la commissione elettorale del pubblico ministero (§§ 40 e 52 della legge sul regolamento del Gran Consiglio).
  • 2 Il suo livello gerarchico equivale a quello di Presidente della Corte d'Appello. Il difensore civico (Ombudsfrau / Ombudsman) ha l'obbligo della residenza nel Cantone di Basilea-Città.
  • 3 Non gli è permesso di esercitare, praticare od assumere nessun'altra carica ufficiale, nessun'altra attività remunerata, nessun mandato di Consiglio amministrativo, nessuna funzione eminente in un partito politico. Il Gran Consiglio può autorizzare delle eccezioni.

§2bis

  • L’ufficio del difensore civico sul piano organizzativo è subordinato all’ufficio del Gran Consiglio.
  • 2 L’ufficio allestisce il proprio bilancio in modo autonomo.

§ 3

  • Il diritto del personale del Cantone è applicabile alla difensora civica o al difensore civico (Ombudsfrau / Ombudsmann) nonché al personale dell’ufficio del difensore civico, salvo diversa disposizione della presente legge.
  • 2 La difensora civica o il difensore civico (Ombudsfrau / Ombudsmann) è competente per decisioni in materia personale relative agli altri collaboratori dell’ufficio del difensore civico nonché per misure del diritto del personale nei confronti dei propri collaboratori. La procedura di ricorso è regolata in conformità al §§ 40 segg. della legge sul personale.
  • 3 Il personale dell‘ufficio del difensore civico segue esclusivamente le direttive della difensora civica o del difensore civico (Ombudsfrau /I Ombudsmann).
  • 4 Sentito il parere del servizio del personale centrale, l’ufficio del Gran Consiglio stabilisce la fascia salariale in cui inquadrare il personale. L’ inquadramento avviene in conformità alle norme della valutazione del lavoro fissate nella legge sui salari (Lohngesetz) del 18 gennaio 1995.
  • 5 Le disposizioni relative agli inquadramenti e il rifiuto di avviare una procedura riguardante l’inquadramento possono essere impugnati entro 30 giorni dal titolare tramite ricorso presso l’ufficio del Gran Consiglio. Questo decide dopo aver sentito il parere della Commissione di valutazione.

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II. Ambito di competenza

§ 4

  • L'ambito di competenza del difensore civico (Ombudsman) comprende tutte le autorità ed amministrazioni cantonali, nonchè enti, istituzioni ed organizzazioni cantonali, per quanto non siano attivi nel campo dell'economia privata.
  • 2 Sono escluse dall'ambito di sua competenza:
    a) il Gran Consiglio;
    b) altre autorità incaricate di predisporre, emanare, modificare ed approvare prescrizioni a carattere vincolante;
    c) le autorità giudiziarie indipendenti dalla magistratura, per quanto non siano attivi nell'ambito dell'amministrazione dell'ordinamento giudiziario;
    d) altre autorità giudiziarie competenti per i casi di ricorso, tranne che in caso di diniego di giustizia, di lungaggine procedurale ed altre violazioni di doveri d'ufficio;
    e) le chiese di diritto pubblico e la comunità ebrea;
    f) i notai.
  • 3 Le istituzioni ed organizzazioni di Diritto Privato rientrano nell'ambito di competenza del difensore civico (Ombudsman), solo se ad esse è stato conferito un compito sovrano o se sono finanziate in misura prevalente dal Cantone.

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III. Procedure

§ 5

  • Chiunque può richiedere al difensore civico (Ombudsman) la verifica sui casi in cui, a giudizio del ricorrente, un servizio pubblico si sia reso colpevole di un comportamento scorretto. La domanda inoltrata può riguardare un affare in corso o già concluso. La domanda non genera nessun'effetto sospensivo.

  • 2 Nell'ambito di sua competenza, il difensore civico (Ombudsman) può anche agire su iniziativa propria o su domanda di un servizio pubblico.

§ 6

  • Spetta al difensore civico (Ombudsman) stabilire la misura in cui intende occuparsi di una questione ed approfondire le sue ricerche ed accertamenti.
  • 2 Egli rifiuta i suoi servizi o interrompe il suo lavoro:
    a) se l'affare non è di sua competenza;
    b) se il ricorrente non fa valere un interesse legittimo privato o pubblico o se agisce in modo sconsiderato, irrispettoso o contro la buona fede;
    c) se ritiene un'altra via più consona ed appropriata per il ricomponimento della controversia.

§ 7

  • Se il difensore civico (Ombudsman) decide di aprire un'irrispettoso inchiesta, verifica i fatti, informa il servizio contestato ed esamina se il suo comportamento è legittimo, appropriato, corretto ed equo.
  • 2 Egli ha il diritto:
    a) di richiedere ai servizi, rientranti nel suo ambito di competenza, in qualsiasi momento e senza dover tener conto di un eventuale obbligo del segreto professionale, informazioni verbali o scritte, e di esigere da questi l'accesso a tutti gli atti necessari per giudicare il caso;
    b) di interrogare persone informate sui fatti;
    c) di procedere a sopralluoghi ed ispezioni;
    d) di consultare esperti, nei casi che richiedono delle particolari conoscenze.

§ 8

  • Sulla base dei risultati scaturiti dall'inchiesta, il difensore civico (Ombudsman) prende posizione in merito alla questione.
  • 2 Puo procedere nel modo seguente:
    a) consigliare il ricorrente circa il suo ulteriore comportamento nella vicenda in atto;
    b) discutere la causa con l'autorità messa in discussione;
    c) emettere una raccomandazione scritta all'attenzione dell'autorità in questione. Questa raccomandazione va ugualmente notificata all'istanza gerarchicamente superiore, al ricorrente e, secondo il suo potere discrezionale, anche ad altre persone o autorità interessate;
  • 3 Non è, invece autorizzato ad adottare misure concrete, né ad annullare o modificare una decisione, o a impartire istruzioni.

§ 9

Le prestazioni del difensore civico (Ombudsman) sono gratuite.

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IV. Obbligo del segreto professionale

§ 10

  • Il difensore civico (Ombudsman) è vincolato al segreto d'ufficio verso terzi e nei confronti del ricorrente, nello stesso modo in cui lo sono le autorità coinvolte.
  • 2 Tutti i membri delle autorità e i membri dei servizi pubblici, che sono sottoposti all'ambito di competenza del difensore civico (Ombudsman), sono svincolati dal segreto professionale nei suoi confronti.
  • 3 Le seguenti persone sono autorizzate a rifiutare al difensore civico (Ombudsman) di rispondere alle domande e a non consentire l'accesso agli atti amministrativi:
    a) se una persona o un suo congiunto rischia di essere esposto ad una procedura penale. Per congiunto s'intende il coniuge ed il coniuge divorziato, parenti e persone imparentate in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, cognati e cognate, patrigno e matrigna, figliastri e fratellastri, genitori addotivi e figli addotivi, nonchè i genitori affidatari e figli affidati;
    b) sacerdoti, avvocati, notai, revisori vincolati al dovere di discrezione secondo il codice delle obbligazioni, medici, dentisti, farmacisti ed ostetriche. Queste persone sono tenute ad osservare il segreto professionale nella misura in cui le risposte alle domande poste dal difensore civico (Ombudsman) violerebbero un segreto appreso o affidato ad esse nell' esercizio della loro professione.
I loro collaboratori, nonchè terzi che sono stati adibiti dalle persone su indicate durante l'esercizio della professione, godono degli stessi diritti.
    c) membri delle autorità o funzionari pubblici, solamente nel caso in cui dovessero fare delle dichiarazioni su segreti loro affidati nell' ambito del loro mandato ufficiale e se l'obbligo di mantenere il segreto professionale è stato statuito con decreto speciale o tramite ordinanza speciale.
Il Consiglio di Stato (governo) può disporre che venga rifiutato di dare qualsiasi informazione e di accedere a documenti amministrativi soltanto se e finché la sicurezza ed il bene comune dell'ente collettivo lo esiga urgentemente.

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V. Rendiconto

§ 11

  • Il difensore civico (Ombudsman) informa dettagliamente il Gran Consiglio almeno una volta l'anno, sulle sue attività. Egli indica le carenze della normativa vigente e dell'attività amministrativa e può proporre delle modifiche di natura legale, organizzativa o amministrativa.
  • 2 Per l'esame del rapporto ufficiale annuale il difensore civico (Ombudsman) non può essere obbligato da nessuno a dare informazioni su fatti per i quali è tenuto al segreto professionale, ed a rilasciare atti da lui consultati.

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